Condizioni generali di vendita

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

a) Le presenti condizioni generali si applicano a tutti i contratti conclusi tra MARGRAF SPA e il Committente.
b) Le presenti condizioni generali sono parte integrante del contratto di fornitura.
Qualsiasi modifica, sostituzione, aggiunta o deroga apportata alle presenti condizioni generali non produrrà alcun effetto nei confronti di MARGRAF SPA se non espressamente approvata per iscritto da quest’ultima.
c) Le presenti condizioni generali di fornitura, prevalgono su eventuali condizioni di acquisto del Committente, salvo patto contrario specificamente approvato per iscritto da MARGRAF SPA.

2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

a) L’offerta inviata da MARGRAF SPA al Committente si intende impegnativa e vincolante se l’accettazione del Committente perviene entro il termine di validità fissato o, in assenza, entro trenta giorni dalla data di invio.
b) Gli ordini pervenuti dal Committente divengono vincolanti per MARGRAF SPA solamente se accettati con emissione di apposita conferma d’ordine entro 10 giorni dal loro ricevimento.
La comunicazione della conferma d’ordine può avvenire anche in via telematica.
L’ordine del Committente potrà essere da questi revocato fino al momento della emissione della conferma d’ordine da parte di MARGRAF SPA.
MARGRAF SPA si riserva la facoltà di annullare un ordine accettato, quando risulti impossibile evaderlo per motivi non imputabili alla società fornitrice stessa; il Committente avrà diritto alla restituzione dell’anticipo, se versato, rimanendo invece escluso qualsiasi risarcimento dei danni.
c) Dichiarazioni verbali o scritte da parte di agenti, intermediari, dipendenti della MARGRAF SPA, anche se muniti del potere di rappresentanza, devono intendersi sempre rese “salvo approvazione scritta della casa”.

3. RECESSO

a) E’ attribuita comunque a MARGRAF S.p.A. la facoltà di recedere dal contratto previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata, con preavviso di 90 giorni. Nessun corrispettivo per qualsivoglia titolo sarà dovuto da MARGRAF S.p.A. al Committente in caso di esercizio del diritto di recesso.
b) MARGRAF S.p.A. si riserva la facoltà di annullare un ordine accettato, quando risulti impossibile evaderlo per motivi non imputabili alla società produttrice stessa; il Committente avrà diritto alla restituzione dell’anticipo, se versato, rimanendo invece escluso qualsiasi risarcimento dei danni.

4. CONSEGNA

a) Ove non diversamente regolamentato per iscritto e con riferimento esclusivo e limitato allo specifico rapporto contrattuale dedotto, la consegna si intende sempre Ex Works (Incoterms 2012).
b) Anche quando per espressa pattuizione il prezzo comprenda le spese di trasporto, la consegna – con particolare riguardo al trasferimento della proprietà e al conseguente rischio – si intende praticata ad ogni effetto presso la sede di MARGRAF SPA, nel momento in cui la merce viene messa a disposizione dell’acquirente con la consegna al vettore o allo spedizioniere, ovvero, allorquando il trasporto venga effettuato in conto proprio, con l’inizio del trasporto stesso.
c) Qualora la spedizione o la consegna del bene vengano ritardate su disposizione del Committente, il trasferimento della proprietà ed del conseguente rischio avverranno nel momento del deposito del bene ultimato e pronto per la consegna nel magazzino di MARGRAF S.p.A.. Eventuali maggiori costi sostenuti da MARGRAF S.p.A., successivamente all’avviso di merce pronta, saranno ad esclusivo carico dell’Acquirente.
d) Il termine di consegna deve intendersi a favore di entrambi i contraenti e in ogni caso deve essere considerato sempre meramente indicativo e non vincolante e/o essenziale.
In nessun caso eventuali ritardi nella consegna conferiranno al Committente il diritto di risolvere il contratto ovvero di chiedere risarcimento dei danni.
e) Ogni reclamo, in caso di avarie o ammanchi verificatisi durante il trasporto, dovrà essere inoltrato a MARGRAF SPA nel termine di otto giorni dal ricevimento della merce, a pena di decadenza.
f) I trasporti dovranno essere effettuati nel rispetto della normativa che regola l’esercizio dell’attività di trasporto e sarà cura e responsabilità del Committente accertarsi dell’idoneità al servizio dei vettori da lui incaricati.
Qualora il trasporto venga organizzato e commissionato dal Committente, questi si impegna a corredare la merce di tutta la documentazione obbligatoria necessaria ovvero a comunicare i dati richiesti dal D.M. 30 giugno 2009, relativo alla scheda di trasporto. In mancanza, il Committente fin da ora delega espressamente la società MARGRAF S.p.A. a compilare la documentazione obbligatoria in nome e per conto proprio con i dati richiesti dalla legge, per quanto conosciuti dal fornitore.

5. FORZA MAGGIORE

Per forza maggiore si intende ogni situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti contraenti che impedisca loro di adempiere ad una delle obbligazioni contrattuali, e non attribuibile ad errore o negligenza delle parti contraenti o di un subcontraente, e che non avrebbe potuto essere evitato con l’ordinaria diligenza.
Non potrà, pertanto, essere imputata alcuna responsabilità a MARGRAF S.p.A. in caso di ritardi o sospensioni dovuti a casi di forza maggiore, quali, a titolo esemplificativo, l’impossibilità di reperire materie prime, energia, scioperi, ecc.
La parte contraente che si trovi dinanzi ad un caso di forza maggiore, si impegna ad avvisare senza indugio l’altra parte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o con un mezzo equivalente, precisando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili di tale situazione.
MARGRAF S.p.A. non sarà considerata inadempiente in caso di mancato rispetto delle obbligazioni a causa di forza maggiore. Qualora non sia in grado di adempiere alle sue obbligazioni contrattuali a causa di forza maggiore, MARGRAF S.p.A. avrà diritto al compenso per il lavoro effettivamente eseguito.

6. PREZZO E PAGAMENTI

a) Il prezzo pattuito è inteso – salvo diverso accordo scritto – per consegna del materiale franco ns. stabilimenti.
L’imballo, l’IVA, eventuali altre tasse ed imposte anche per tributi nazionali, la registrazione del contratto in caso d’uso e qualsiasi altro onere legato all’esecuzione del contratto sono a totale carico del Committente in aggiunta al detto prezzo.
b) I pagamenti dovranno essere eseguiti al domicilio di MARGRAF S.p.A. con le modalità e nei termini fissati nella conferma d’ordine.
Qualsiasi pagamento eseguito in luogo o modo diverso da quelli pattuiti non sarà ritenuto valido.
C) Qualora le consegne vengano ripartite in più lotti, i termini di pagamento convenuti decorreranno dalle singole consegne effettuate.
d) Qualora la spedizione o la consegna venga ritardata su disposizione del Committente, i pagamenti dovranno essere comunque eseguiti con decorrenza del termine dal giorno di avviso di merce pronta.
e) L’eventuale rilascio di effetti cambiari o altri titoli di credito, se accettato da MARGRAF S.p.A., dovrà essere sempre inteso salvo buon fine.
f) Sui ritardi nei pagamenti troveranno applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 09 ottobre 2002, nr. 231.

7. QUALITA’ E MISURAZIONI

a) Misurazioni.
Per i blocchi grezzi l’unità di misura che verrà contrattualmente utilizzata, salvo pattuizione contraria, è il metro cubo o tonnellata, per il lastrame di produzione industriale l’unità di misura utilizzata sarà il metro quadrato.
Nelle misurazioni dei blocchi grezzi verranno tollerate differenze massime di 3 centimetri per ogni dimensione, oltre ad eventuali differenze compensative che verranno concordate all’atto della misurazione a fronte di mancanze o difetti. Per i materiali segati al filo verrà tollerata una differenza massima di 1 centimetro dalla dimensione del piano perpendicolare al filo.
Nella misurazione delle lastre grezze verranno tollerate differenze massime di 1 centimetro sotto il nodo di manchevolezza più basso, oltre ad eventuali differenze compensative che verranno concordate all’atto della misurazione a fronte di mancanze o difetti.
Per quanto riguarda lo spessore delle lastre verrà tollerata una differenza, per eccesso o difetto, di 2 millimetri.
E’ ammessa la tolleranza di mm. 2 in più o in meno sugli spessori.
b) Qualità dei prodotti.
Le pietre e i marmi in genere sono per loro natura soggetti a variazione di colore, struttura e venature e non possono essere rifiutate dal Committente per queste differenze naturali.
Il materiale viene scelto dal Committente tra i campioni proposti da MARGRAF S.p.A..
I campioni che si sottopongono all’esame del Committente hanno valore puramente indicativo servendo a dare una rappresentazione generica riguardo alla grana, alla tinta ed alla venatura; si esclude, pertanto, che i contratti di fornitura conclusi da MARGRAF S.p.A. siano sottoposti alla disciplina della vendita su campione.
Le campionature complesse di manufatti o lavorati finiti potranno ritenersi impegnative esclusivamente con riferimento alla lavorazione e/o alle finiture dei pezzi.
Per i marmi colorati si concorda sull’ammissibilità di stuccature, attaccature e di eventuali grappature.

8. ESECUZIONE

Il Committente è tenuto a fornire disegni dettagliati e quotati in modo da dare esatta descrizione del lavoro: il Committente non potrà pertanto pretendere alcun risarcimento a fronte di erronee interpretazioni dei disegni che siano dovute a mancanza di chiarezza dei disegni stessi e dei relativi dettagli.
L’eventuale accordo con cui MARGRAF S.p.A. si impegni, in situazione particolari, a fornire assistenza durante i rilievi tecnici da eseguire nel cantiere del Committente per la compilazione dei disegni oppure nel controllo di quelli forniti dal Committente non comporterà alcun esonero, neanche parziale, di responsabilità per il Committente in ordine agli elaborati trasmessi.

9. POSA IN OPERA

L’ulteriore e distinto incarico di assistenza alla posa, eventualmente previsto dal contratto a carico di MARGRAF S.p.A., consiste in una prestazione di sorveglianza, espletata dalla Margraf spa a mezzo di proprio idoneo personale, affinché i materiali siano posati in opera a cura del Committente, in corrispondenza al disegno esecutivo.
MARGRAF S.p.A. si impegna a fornire consigli, indicativi e non vincolanti, sui metodi di collocamento dei materiali più idonei ed infine, su richiesta e a spese del Committente, di operare rettifiche o riduzioni di misura di pezzi rispetto alle dimensioni segnate nei disegni esecutivi, nonché di ripassatura in opera delle parti già lucidate o levigate alla consegna.

L’assistenza alla posa è dovuta solo qualora sia espressamente pattuita per iscritto.

Salvo patto contrario stipulato per iscritto, l’assistenza alla posa comporterà un costo aggiuntivo non essendo compreso nel prezzo pattuito per la fornitura.

L’assistenza alla posa non comporta alcuna responsabilità per la società fornitrice MARGRAF S.p.A. in caso di rotture o danni ai prodotti forniti verificatisi nella esecuzione delle opere di posa.

Qualora MARGRAF S.p.A. venga incaricata dell’assistenza alla posa e le imperfezioni dell’ossatura muraria sulla quale vanno applicati i marmi causino ritardi nei lavori di posa, il Committente sarà tenuto a sistemare a proprie spese l’opera muraria e a riconoscere alla società MARGRAF S.p.A. in economia le ore occorrenti agli operai assistenti alla posa per adattare i marmi alle modificate condizioni dell’ossatura, oltre alle ore di inoperosità durante la sistemazione del rustico.

10. GARANZIA E RECLAMI

a) La presente garanzia, come di seguito formulata e con le limitazioni previste, è l’unica garanzia fornita da MARGRAF S.p.A. e risulta sostitutiva e non integrativa dell’ordinaria garanzia legale;
b) La società MARGRAF S.p.A. garantisce, sul prodotto consegnato, esclusivamente la corretta lavorazione effettuata sulla materia prima scelta dal Committente, in esecuzione dei disegni e delle indicazioni dallo stesso fornite;
c) Con riferimento alla qualità e alle caratteristiche fisiche della pietra, la società MARGRAF S.p.A. garantisce la fornitura di prodotti rispondenti alle normative UNI/CE vigenti. Saranno pertanto accettate dal Committente, e non potranno costituire fonte di contestazione del prodotto, tutte le difformità del prodotto che rientrino nei limiti di tolleranza ed accettabilità previsti dalla legge.
Non potranno costituire motivo di contestazione eventuali differenze riguardanti il colore, la venatura o la grana della materiale che non siano di notevole entità.
d) il Committente è tenuto a verificare l’integrità della merce e la corrispondenza del prodotto consegnato con quello ordinato e ai documenti di accompagnamento.
Eventuali discordanze o danneggiamenti dovranno essere tassativamente riportati nei documenti di accompagnamento se tali vizi sono rilevabili al momento della consegna stessa; diversamente ogni reclamo, per qualsiasi causa, dovrà essere avanzato, a pena di decadenza, non oltre 8 giorni dalla data della consegna della merce.
e) Il Committente è tenuto tassativamente a verificare la qualità della merce prima dell’eventuale successiva lavorazione o posa in opera o cessione a terzi. Non si accettano reclami, anche se avanzati entro 8 giorni dal ricevimento dei materiali, se le pietre siano state messe in lavorazione dal Committente (segagione, lucidatura, posa in opera etc.).
f) La società MARGRAF SPA, verificata la fondatezza del vizio lamentato, provvederà alla sostituzione della pietra, che deve essere resa integra e imballata, oppure concorderà con il Committente una riduzione del prezzo.
E’ pertanto preclusa al Committente la domanda di risoluzione del contratto, nonché ogni eventuale azione per il risarcimento del danno comunque conseguente.
g) Non sarà riconosciuto da parte di MARGRAF S.p.A. a favore del Committente il diritto al rimborso di spese sostenute per riparazioni, adattamenti o altri interventi eseguiti senza la preventiva autorizzazione scritta di MARGRAF SPA.
h) Qualora il prodotto venduto sia successivamente destinato ad un consumatore, l’acquirente dichiara formalmente di rinunciare ad esercitare il diritto di regresso ex art. 131 d.legs. 206/2005, obbligandosi a pretendere dal proprio eventuale cliente professionale analoga rinuncia; l’acquirente, in ogni caso, manleverà MARGRAF S.p.A. da qualsiasi richiesta di regresso eventualmente avanzata da altri soggetti intervenuti successivamente nella catena distributiva.

11. RESPONSABILITÀ

a) MARGRAF S.p.A. è esonerata da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti a persone o cose derivanti dal trasporto o dalla posa dei lavorati forniti, ad eccezione delle ipotesi in cui l’esclusione o limitazione di responsabilità non sia ammessa dalla legge.
b) In ogni caso, la società MARGRAF S.p.A. non riconoscerà mai un risarcimento di danno di ammontare superiore al valore della fornitura.

12. CLAUSOLA PENALE

a) Nell’ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento del Committente, le somme da questi versate al momento della sottoscrizione della commissione d’ordine saranno trattenute a titolo di acconto sui danni subiti, impregiudicato il diritto di MARGRAF S.p.A. di chiedere i danni ulteriori.
b) In caso di recesso del Committente a fornitura non ancora eseguita viene stabilita forfettariamente una penale minima, nella misura del 30% dell’importo del contratto, salvo il diritto di MARGRAF S.p.A. di chiedere i danni ulteriori.

13. CLAUSOLA DI HARDSHIP

Nel caso in cui, successivamente alla conclusione del contratto, si verificassero dei mutamenti di circostanze rilevanti – quali, indicativamente: variazione dei tassi di cambio, improvvisi aumenti di prezzo nei materiali, nella manodopera o negli altri elementi di costo tali da comportare per la società MARGRAF S.p.A. un maggior onere nell’esecuzione delle proprie prestazioni contrattuali, questa ha il diritto di richiedere per iscritto all’altra parte un esame congiunto della situazione al fine di determinare una equa revisione del prezzo contrattuale. Nel caso in cui le parti non raggiungessero un accordo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di revisione, il contratto si intenderà automaticamente risolto, senza che alcuna responsabilità possa essere addebitata ad alcuna delle parti e senza che nessun danno possa essere addebitato a MARGRAF S.p.A..

Nel caso in cui, successivamente alla conclusione del contratto, intervenissero disposizioni politiche nel Paese di destinazione della merce, che imponessero al fornitore l’esibizione di documentazione di difficile e/o oneroso reperimento, o l’imposizione di utilizzo di vettori non autorizzati o non dotati dei mezzi necessari per il trasporto della merce, tali da comportare per la società MARGRAF S.p.A. l’impossibilità di eseguire le proprie prestazioni nel rispetto delle condizioni contrattuali, questa ha il diritto di richiedere per iscritto all’altra parte la rimozione, ove sia possibile, degli ostacoli di cui sopra.
Nel caso in cui ciò non fosse possibile, il contratto si intenderà automaticamente risolto, con danni e spese a carico del cliente e senza che alcuna responsabilità possa essere addebitata a MARGRAF S.p.A..

14. PAGAMENTO DILAZIONATO – PERDITA DEL BENEFICIO DEL TERMINE

In caso di pagamento dilazionato, i termini convenuti sono essenziali ed inderogabili.
Il mancato pagamento di una rata che superi l’ottava parte del prezzo o il mancato pagamento di due rate di qualsiasi importo produrrà la decadenza dal beneficio del termine e la società MARGRAF S.p.A. avrà facoltà di pretendere il pagamento immediatamente ed in un’unica soluzione di tutte le somme scadute e/o da scadere, oltre agli interessi di mora e l’eventuale maggior danno.

15. INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO O DELLA FORNITURA

Qualora, dopo la conclusione del contratto, si venisse a conoscenza di circostanze atte a dimostrare il deteriorarsi della solvibilità del Committente, MARGRAF S.p.A. si riserva la facoltà, senza pregiudizio di ulteriori diritti e/o azioni, di pretendere pagamenti anticipati o adeguate garanzie, o persino di recedere dal contratto qualora le garanzie richieste non venissero prestate.
In tale ipotesi MARGRAF S.p.A. si riserva la facoltà di interrompere i contratti in essere e di non fornire il materiale richiesto nella eventualità si verificassero le seguenti circostanze:
– pubblicazione di un protesto a carico del Committente dopo la conclusione del contratto;
– revoca o riduzione del fido concesso da parte della Società di Assicurazione Credito;
– mancato pagamento di una fattura, anche se a seguito della perdita del beneficio del termine.

16. SOLVE ET REPETE

Nessuna eccezione, salvo quelle di nullità, annullabilità e rescissione del contratto, potrà essere opposta dal Committente, a fine di ritardare od evitare i pagamenti.
Nessuna azione giudiziale, comunque esperibile dal Committente, sarà procedibile se egli non avrà effettuato tutte le prestazioni ed assolte tutte le obbligazioni che siano scadute o vengano a scadere durante il corso del procedimento instaurato.

17. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS 196/2003

In conformità alla legge sopra citata, la MARGRAF SPA, titolare dei dati personali forniti dal Committente, informa lo stesso di quanto segue:
1) i predetti dati personali sono acquisiti direttamente presso il Committente e sono consegnati o riferiti a forniture di servizi derivanti da rapporti commerciali in essere, trascorsi o in corso di perfezionamento.
2) Tali dati personali saranno trattati dalla Margraf spa: a) per l’assolvimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria o per l’adempimento di obblighi contabili e fiscali; b) per obblighi contrattuali e per l’acquisizione di informative precontrattuali; c) per informazioni relative a richieste di servizi da Voi sottoscritti o confermati per lettera anche inviata per posta elettronica.
3) I dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e comunque con la riservatezza a cui si ispira l’attività della MARGRAF SPA. Essi potranno essere trattati mediante strumenti informatici, telematici o manuali per le suddette finalità in modo lecito e secondo correttezza e comunque tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Essi saranno conservati per il tempo previsto dalle norme vigenti.
4) I dati saranno utilizzati esclusivamente per i fini per cui essi sono stati raccolti/comunicati. Alcuni dati potranno essere comunicati: a) ad eventuali enti od autorità a cui i dati stessi verranno comunicati per obblighi di legge (quale ad esempio l’Amministrazione finanziaria, statale o locale); b) a società, enti o professionisti che svolgano per conti della MARGRAF SPA incarichi specifici aventi finalità contabili e fiscali; c) a società ed enti (quali, a titolo di esempio, compagnie di assicurazione e banche) per finalità esclusivamente gestionali relative ad incassi e pagamenti o rilascio di eventuali garanzie previste per l’esecuzione dei contratti.
5) I diritti dell’interessato sono stabiliti nel Titolo II (articoli da 7 a 10) della norma in oggetto. 6) Titolare del trattamento dei dati personali è il legale Rappresentante della MARGRAF SPA.

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